Art. 24.
(Mediazione).

      1. Quando il pubblico ministero o una delle parti ne facciano richiesta, il giudice, con il consenso delle parti interessate, può sospendere il processo per consentire lo svolgimento di attività di mediazione e di sostegno innanzi all'autorità amministrativa, al fine di ricercare le soluzioni che attuano in maggior misura l'interesse del minore, nonché verificare la necessità o l'opportunità di misure di sostegno nei confronti delle parti e del minore.
      2. La parte che per qualsiasi causa non ritenga di dover continuare l'attività di mediazione può sempre chiedere, con comparsa di riassunzione, la prosecuzione del processo. Il giudice dispone la prosecuzione del giudizio.
      3. Quando l'attività di mediazione è conclusa le parti ne informano conseguentemente il giudice, il quale fissa con decreto l'udienza per la prosecuzione del giudizio.